Termini e condizioni

Acquisto di biglietti e skipass

Regolamento di biglietteria

L’acquisto ed il conseguente possesso del biglietto comporta la conoscenza e l’accettazione integrale del presente regolamento esposto al pubblico presso le biglietterie della società impianti e pubblicato sul sito www.skiareavalchiavenna.it1. Il regolamento di biglietteria fa espresso riferimento al tariffario skipass esposto al pubblico che deve essere considerato parte integrante dello stesso.

2. Il periodo di inizio e fine esercizio è fissato dalla società impianti sulla base delle condizioni climatiche, dello stato delle piste, dell’innevamento e delle esigenze tecniche degli impianti di risalita. Qualsiasi titolo di trasporto perde validità al termine della stagione in cui è stato emesso.

3. L’orario di esercizio è fissato dalla società impianti e portato a conoscenza del pubblico per mezzo di avvisi affissi nelle biglietterie e alla partenza degli impianti, nonché sul sito internet www.skiareavalchiavenna.it. L’orario potrebbe essere oggetto di variazioni durante la giornata per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza o per cause di forza maggiore, senza che ciò possa costituire motivo di indennizzo alcuno per il possessore del biglietto.

4. Tutti i biglietti sono validi nei giorni di apertura e secondo gli orari previsti meglio definiti al punto 2. I biglietti stagionali di stazione sono validi dal primo giorno di apertura fino al giorno di chiusura della stagione.

5. Lo skipass o il dispositivo elettronico in cui viene incorporato il titolo di trasporto (card ricaricabile) è l’unico documento comprovante la conclusione del contratto tra la società impianti ed il trasportato. Per ottenere il titolo di trasporto nominativo o la card ricaricabile è necessario fornire i propri dati identificativi e una fotografia recente a viso scoperto che renda agevolmente riconoscibile l’identità della persona. In caso di controllo del personale addetto il cliente è tenuto ad esibire il proprio titolo di viaggio. L’acquisto del biglietto dà unicamente diritto ad utilizzare gli impianti corrispondenti, per le tratte indicate, nel giorno o nei giorni di validità previsti e secondo l’afflusso dei viaggiatori alla partenza degli impianti. Il cliente deve verificare al momento del ritiro dello skipass la rispondenza alla sua richiesta.

6. Il dispositivo elettronico nominativo (card ricaricabile), in cui viene incorporato il titolo di trasporto, è acquistabile presso le biglietterie autorizzate della società al costo di € 5,00. Con l’acquisto il supporto diventa di proprietà dell’intestatario, la somma versata non può essere rimborsata o considerata a titolo di deposito cauzionale.

7. Non è possibile cambiare successivamente o prolungare la durata delle tessere già utilizzate ad eccezione delle tessere plurigiornaliere a partire da 6 giorni consecutivi il cui prolungamento di validità è consentito ad un prezzo agevolato.

8. Gli skipass a tariffa ridotta (senior, junior, bimbo, etc.) vengono rilasciati mediante esibizione di documento di riconoscimento in corso di validità, non sostituibile da autocertificazione. Al momento dell’acquisto e prima dell’emissione del titolo, il cliente deve segnalare il diritto ad eventuali riduzioni presentando l’idonea documentazione comprovante, in modo inequivocabile, la sussistenza al requisito richiesto. E’ altresì richiesta la presenze del beneficiario dell’agevolazione al momento dell’acquisto. La documentazione comprovante il diritto alla riduzione di prezzo potrà essere richiesta anche dal personale addetto al controllo dei varchi di accesso agli impianti.

9. Dopo il primo utilizzo il titolo di viaggio non può essere sostituito e/o rimborsato. E’ previsto il rimborso parziale dello skipass soltanto in caso di incidente sciistico avvenuto nel comprensorio di Madesimo comprovato dal verbale della squadra di soccorso in pista e dal certificato di Pronto Soccorso che attesti l’impossibilità a svolgere l’attività sciistica. Lo skipass viene rimborsato con decorrenza dal giorno successivo a quello della riconsegna sulla base dei giorni residui inutilizzati. Lo Skipass stagionale viene invece rimborsato, alle medesime condizioni indicate nel paragrafo precedente, in proporzione alla parte non goduta previa detrazione di una quota forfetaria pari al 30% del prezzo pagato. Le tessere di accompagnatori e familiari dell’infortunato non sono rimborsabili. In tutti gli altri casi, malattia/motivi personali, non è concesso nessun tipo di rimborso.

10. Lo skipass o il dispositivo elettronico che lo incorpora (card ricaricabile) è un documento personale, il prestito, la cessione temporanea della tessera o qualsiasi abuso o uso improprio comporta il blocco temporaneo del titolo di viaggio che sarà ritirato e annullato senza nessun diritto al rimborso della parte non goduta. In caso di reiterata violazione la società si riserva di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente.

11. Per gli skipass plurigiornalieri a giorni consecutivi aventi validità a cavallo di periodi con tariffe diverse si applica la tariffa del periodo in cui ricade il maggior numero di giornate, in caso di parità di giorni si applica la tariffa più alta.

12. In caso di smarrimento o di tessera guasta, se il trasportato è in grado di fornire i dati idonei ad identificare univocamente il dispositivo posseduto (nr. di serie del biglietto o del dispositivo elettronico, dati identificativi del titolare, giorno e ora emissione) sarà possibile annullare il biglietto ed emetterne uno nuovo in favore del titolare. Nel caso di una nuova emissione su card ricaricabile sarà necessario versare l’importo di € 5,00 per l’acquisto di un nuovo dispositivo elettronico.

13. Le tariffe sono, di norma, applicate per tutto l’arco della stagione. La Skiarea Valchiavenna SpA si riserva di adeguare le tariffe e le normative in corso di stagione qualora si verificassero della variazioni di tipo fiscale o altri fattori di rilevante importanza.

14. I soggetti diversamente abili che presentano idoneo certificato attestante un’inabilità uguale o superiore a 70% hanno diritto allo sconto del 30% sulle normali tariffe al pubblico.

15. La società degli impianti si riserva di decidere l’apertura e la chiusura di impianti e piste a proprio insindacabile giudizio senza che ciò possa influire sul prezzo del biglietto. Non viene garantita l’apertura di tutti gli impianti né la sciabilità di tutte le piste. Per forze di causa maggiore (guasti elettromeccanici, avverse condizioni meteo) o per lo svolgimento di manifestazioni, gare, allenamenti agonistici, uno o più impianti e piste potranno essere chiusi al pubblico senza ch e ciò possa dar luogo a pretese di indennizzo da parte del possessore dello skipass.

16. Con l’acquisto degli skipass concessi agli Junior ed ai Bambini, Il genitore si assume tutte le responsabilità inerenti il corretto uso degli impianti di risalita e delle piste da parte del minore beneficiario

17. In attuazione della legge 24 dicembre 2003 n. 363 art. 8 gli utenti delle piste da sci di età inferiore ai 14 anni sono obbligati ad indossare idoneo casco protettivo

18. Per l’utilizzo delle piste da sci da parte degli sciatori si rimanda a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 26 del 01.10.2014 nonché al Contratto tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia consultabile in tutte le biglietterie della stazione, tenendo in ogni caso presente che lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo e che deve adeguare l’andatura alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità e allo stato di innevamento, particolare attenzione dovrà poi essere prestata alla segnaletica presente.

19. Finalità, dati oggetto del trattamento, conferimento e modalità di trattamento dei dati personali e delle fotografie necessari per le attività di emissione, gestione e controllo degli skipass sono descritti nell’informativa “dati personali e fotografie necessari per rilascio/gestione/controllo del documento di transito (skipass) e delle card ricaricabili” esposta al pubblico presso le biglietterie e pubblicata sul sito della società.

20. In caso di controversia o contestazione il foro competente sarà quello di Sondrio.